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martedì 11 ottobre 2011

Il falso mito dell'autodeterminazione della Padania

Quest'oggi copio in toto l'articolo di Natalino Ronzitti, apparso sul sito Affari Internazionali. In poche righe smonta anche sotto il punto di vista giuridico gli obiettivi e le aspirazioni della Lega Nord. Una lettura estremamente interessante.


Di tanto in tanto riaffiora la questione della ‘indipendenza’ della Padania. Essa è ritornata in questi giorni e il presidente della Repubblica è stato fermo nel ribadire che la nostra Costituzione non consente alcuna secessione. L’art. 5 afferma a chiare lettere che la Repubblica è ‘una e indivisibile’. Atti preparatori alla secessione sono condannati dal nostro codice penale che, anche dopo l’adozione della L. 85/2006 e le modifiche in materia di reati di opinione, sanziona azioni violente preordinate alla dissoluzione dell’unità nazionale.

La via della secessione è dunque inibita dal nostro ordinamento, che non lascia nessun spazio all’aspirazione della indipendenza della Padania e al suo ‘riconoscimento internazionale quale Repubblica federale indipendente e sovrana’ (art. 1 dello Statuto della Lega Nord, 2002).

Ma come si pone la questione sotto il profilo del diritto internazionale e, in particolare, del diritto all’autodeterminazione, che è stato evocato (a sproposito) da alcuni esponenti della Lega Nord?

Secessione e diritto internazionale
Di per sé la secessione è indifferente per il diritto internazionale, tranne che l’attività violenta preordinata a tale scopo, la repressione del governo legittimo e l’eventuale ingerenza di stati terzi mettano in pericolo la pace e la sicurezza internazionale e costringano il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad intervenire. In linea di principio, il governo legittimo è libero di reprimere l’insurrezione, sempre che la sua azione avvenga nel rispetto dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario, qualora il tentativo di secessione inneschi un conflitto armato.

I ribelli non sono considerati legittimi combattenti e il governo al potere può sottoporli alla sua potestà punitiva. Ovviamente la secessione potrebbe essere consensuale (e pacifica) e scaturire da un patto tra secessionisti e governo legittimo. La pratica internazionale offre qualche esempio (Repubblica Ceca-Slovacchia), ma una separazione consensuale è inibita dalla nostra Costituzione e trova un baluardo nel citato art. 5.

Diritto all’autodeterminazione
Talvolta la secessione è assistita dal diritto all’autodeterminazione. Allora la prospettiva giuridica cambia. In tal caso il diritto internazionale non favorisce più il governo legittimo, ma il popolo che ha diritto all’autodeterminazione, che vuole costituirsi in stato indipendente (uno dei modi, ma non il solo, di attuazione del diritto all’autodeterminazione). Anzi lo stato che reprime il diritto all’autodeterminazione commette un illecito internazionale e dovrebbe considerare i ribelli che combattono per l’indipendenza come legittimi combattenti, qualora abbia ratificato, come ha fatto l’Italia, il protocollo relativo ai conflitti internazionali aggiuntivo alle quattro convenzioni di Ginevra.

Sennonché il diritto all’autodeterminazione, che attribuisce al popolo di costituirsi in stato indipendente, è stato riconosciuto in primo luogo ai popoli sotto dominazione coloniale, occupazione straniera o un regime razzista (termini che hanno una chiara connotazione giuridica). Il che non è palesemente il caso della Padania. Con il progredire del diritto internazionale, il diritto all’autodeterminazione ha travalicato l’ambito della decolonizzazione, con la conseguenza che attualmente ogni popolo ha diritto all’autodeterminazione, un diritto che non si consuma con l’acquisto dell’indipendenza, e questo vale in particolare quando più popoli coesistano in uno stato indipendente.

Sennonché esistono due condizioni fondamentali: (a) il soggetto che aspira all’autodeterminazione deve essere effettivamente un popolo; (b) il governo al potere deve essere un governo non rappresentativo e che discrimina il popolo che aspira all’autodeterminazione quanto a razza, credo o colore. Altrimenti le risoluzioni delle Nazioni Unite, che consacrano il diritto all’autodeterminazione, proteggono l’integrità territoriale degli stati.

Popolo padano?
Le due condizioni da ultimo menzionate non si realizzano nel caso della Padania. Si tratta, tutt’al più di una mera espressione geografica (o piuttosto di un neologismo?) e non esiste un popolo padano distinto dal popolo italiano, come non esistono più popoli che coesistano nello stato italiano.

Sebbene gli strumenti internazionali (risoluzioni e trattati) che disciplinano l’autodeterminazione non definiscano la nozione di popolo, questa si è venuta affermando nella pratica internazionale come concetto che ha finito per sostituire il termine nazione e che indica un gruppo nazionale coeso. Non mancano neppure risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che qualificano un’entità come popolo, legittimandone l’autodeterminazione: ma questo non è il caso della Padania.

Quanto alla seconda condizione, essa è palesemente insussistente anche a supporre che la Padania sia un popolo. Com’è stato già da altri notato (A. Cassese, La Repubblica, 2 ottobre 2011), i “padani” non sono discriminati, tanto che alcuni esponenti della Lega Nord fanno parte del governo della Repubblica.

Padania e minoranze
La Padania non è quindi un popolo. Esistono nella Padania, nella configurazione delle regioni indicate nello statuto della Lega (art. 2), delle minoranze. Ma queste, a differenza dei popoli, non hanno diritto all’autodeterminazione e trovano il soddisfacimento delle loro aspirazioni nei relativi strumenti internazionali di tutela ratificati dall’Italia (art. 27 del Patto delle Nazioni sui diritti civili e politici del 1966; Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per la protezione delle minoranze nazionali del 1995).

Natalino Ronzitti è professore di Diritto Internazionale e consigliere scientifico dell’Istituto Affari Internazionali.


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